CONTRATTO DI PRESTITO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

CONTRATTO DI NOLEGGIO ED ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ

L‘Utilizzatore, in relazione a quanto sopra, e ai fini del suddetto utilizzo, con la sottoscrizione del presente modulo,


1) si obbliga rilasciare a MERIDA copia del proprio documento d’identità in corso di validità.
2) dichiara di essere a conoscenza di tutti i rischi prevedibili e imprevedibili connessi alla conduzione del mezzo e di assumerli consapevolmente.
3) dichiara di essere sicuro e a conoscenza della piena efficienza del mezzo che MERIDA mette a disposizione.
4) si obbliga ad utilizzare e custodire il bene che gli è stato consegnato con la diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo, se necessario, alla sua ordinaria manutenzione.
5) si obbliga a restituire il Bene, nelle stesse identiche condizioni in cui gli è stato consegnato, entro e non oltre l’orario di chiusura dello stand nella giornata in cui il Bene è stato ritirato, come indicato nell’intestazione. L’Utilizzatore si assume espressamente ogni responsabilità, tenendo sin da ora indenne e mallevata MERIDA, per il caso di deterioramento e/o perdita e/o smarrimento e/o sottrazione del Bene per qualsiasi causa ciò avvenga.
6) si obbliga sin da ora, salvo il caso in cui i danni siano direttamente causati dal Bene medesimo, a manlevare nel modo più ampio e possibile MERIDA da qualsiasi responsabilità civile e penale, nonché da qualsiasi obbligazione di corrispondere somme a titolo di risarcimento danni, indennizzi, ammende e multe, rimborsi e altro derivante dall’uso dei mezzi posti a disposizione e di proprietà di MERIDA nell’eventualità di infortunio proprio e/o di terzi, danni a cose, investimento o morte e/o lesioni e quant’altro potesse accadere a sé e/o a terzi e/o aventi causa, di danneggiamento o smarrimento della bicicletta utilizzata per il test.
7) nel caso in cui l’Utilizzatore non riconsegni il bene entro il termine indicato nell’intestazione, si obbliga a corrispondere al Concedente, a titolo di penale, un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore commerciale del bene, per ciascun giorno di ritardo, fino a un massimo complessivo pari al 100% del valore stesso. La presente clausola penale ha lo scopo di risarcire anticipatamente e forfettariamente il danno derivante dalla ritardata restituzione, restando salvo il diritto dell’Utilizzatore di dimostrare che l’inadempimento sia dipeso da causa a lui non imputabile, ovvero che il danno subito dal Concedente sia di entità inferiore. Resta in ogni caso inteso che la mancata restituzione del Bene nei termini prescritti comporterà altresì l’integrazione della fattispecie di reato prevista e punita dall’art. 646 c.p..
8) per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro del luogo di residenza o domicilio dell’Utilizzatore, se ubicati nel territorio dello Stato, come da normativa applicabile.